La Conciliazione Obbligatoria

Fedele Santomauro
Entra in vigore anche per i Sinistri da circolazione stradale e condomini
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Segnaliamo che, a partire dal 20.03.2012., è entrato in vigore l'obbligo del tentativo di conciliazione anche per le controversie in materia condominiale e per quelle di risarcimento danni da circolazione stradale.

Ricordiamo che le altre materie previste dalla legge sono:
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale n. 53) in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009), ha introdotto l'istituto della mediazione civile e commerciale come strumento per giungere alla conciliazione.
La conciliazione è uno strumento che dovrebbe alleggerire le aule di tribunale dalla montagna di cause civili pendenti (attualmente in Italia sono 5 milioni, molte delle quali di scarso valore economico) e abbreviare i tempi della giustizia.

In sostanza prima di rivolgersi al giudice, se l’oggetto della lite riguarda le materie su indicate, è obbligatorio cercare di dirimere la controversia (accordo extragiudiziale) davanti a un organismo di conciliazione abilitato, avvalendosi della nuova figura del Mediatore!

Da marzo 2011 la mediazione deve essere esperita, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o da altro mezzo.

Qui di seguito si elencano i diversi vantaggi della conciliazione, essendo questa una procedura:

•  Rapida: si può risolvere anche in una sola seduta. La durata massima è di 4 mesi mentre la durata di un giudizio civile è di anni;

•  Imparziale: il conciliatore è un terzo imparziale, nel senso che non deve avere interessi in comune con nessuna delle parti. Sul sito del ministero delle Giustizia è pubblicato l’elenco dei mediatori abilitati;

•  Semplice: il mediatore deve cercare di trovare un accordo che tuteli gli interessi di entrambe le parti e devono essere le parti stesse a definire i contenuti dell’accordo finale, che può essere anche diverso da quello che prescrive la legge sulla materia e che, una volta firmato, viene omologato dal tribunale e diventa vincolante. Se non si arriva a un accordo le parti possono passare alla via legale;

•  Economica: gli onorari del conciliatore sono fissi e contenuti. Ecco lo schema:

Valore della lite (in euro) – Spesa (per ciascuna parte)
– fino a 1.000: € 65
– da 1.001 a 5.000: € 130
– da 5.001 a 10.000: € 240
– da 10.001 a 25.000: € 360
– da 25.001 a 50.000: € 600
– da 50.001 a 250.000: € 1.000
– da 250.001 a 500.000: € 2.000
– da 500.001 a 2.500.000: € 3.800
– da 2.500.001 a 5.000.000: € 5.200
– oltre 5.000.000: € 9.200.

Inoltre il compenso ai mediatori è fiscalmente detraibile  nella propria dichiarazione dei redditi, sino ad un importo di 500 €uro.

mercoledì 11 Aprile 2012

(modifica il 6 Febbraio 2023, 9:28)

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