Condannato per pratica ingannevole centro estetico che prometteva trattamenti anticaduta miracolosi

Laura Maria Pia Tota
Il caso di un ragazzo 19enne cliente di un centro estetico di Catania
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Il caso: Un ragazzo di diciannove anni, cliente di un centro estetico di Catania aveva sottoscritto un contratto avente ad oggetto un trattamento di cura del proprio cuoio capelluto e dei capelli definito come “trattamento cosmetricologico”, che il centro estetico aveva reclamizzato, tramite i media, pubblicizzando i risultati mirabolanti ottenuti per svariate migliaia di soggetti.

Il consumatore,  attratto dal messaggio ascoltato per radio, si era recato presso la sede del centro estetico dove gli avevano prognosticato, che nel giro di 10 anni, sarebbe diventato calvo, proponendogli, così, il loro trattamento brevettato. Preoccupato, il consumatore aveva firmato il contratto per il trattamento per un costo di circa 4.000 euro.

Il giorno successivo, accortosi di essersi lasciato suggestionare, aveva inviato la lettera di disdetta che, però, non era stata accettata dal centro estetico (non essendo esperibile il diritto al ripensamento). Il centro estetico, pertanto, citava in giudizio il ragazzo per ottenere dallo stesso il pagamento della penale prevista in contratto in quanto – ad avviso della società – il cliente si era reso inadempiente rispetto agli obblighi pattuiti nel contratto sottoscritto dal ragazzo. Il consumatore, dunque, si rivolgeva alla Confconsumatori per essere tutelato.

Il Giudice ha stroncato le illegittime pretese del professionista del centro estetico, prima sotto il profilo contrattuale, perché la disdetta da parte del cliente era intervenuta prima dell’accettazione del professionista, ma anche nel merito, ritenendo comunque il contratto viziato da dolo perché il comportamento commerciale ingannevole della società (centro estetico), ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Codice del Consumo, ha indotto il consumatore a sottoscriverlo.
E’ stato infatti ritenuto ingannevole e, dunque, è stato sanzionato, il comportamento del centro estetico per aver accostato il prodotto, reclamizzato e fornito, alla risoluzione di una serie molto ampia di stati patologici del capello e del cuoio capelluto mentre “i prodotti di cui si compone il trattamento non sono dei farmaci ma dei cosmetici, i quali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n. 713/1986, non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutica”.

Per tale ragione, la stessa società era stata infatti già condannata pesantemente dall’Antistrust per aver posto in essere questa condotta commerciale scorretta.

Il Giudice ha, dunque, rigettato la domanda avanzata dal centro estetico nei confronti del ragazzo, condannando peraltro la società al pagamento delle spese processuali.

venerdì 25 Maggio 2012

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