Cos’è l’IMU: imposta Municipale Propria

Fedele Santomauro
Il prossimo 18 giugno scadrà il termine per il versamento della prima rata IMU, la nuova imposta municipale unica che prenderà il posto della vecchia Ici
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L’imposta municipale propria, comunemente conosciuta come IMU, è stata istituita in via sperimentale dall’anno 2012 fino all’anno 2014 in tutti i Comuni del territorio nazionale e andrà a regime a partire dall’anno 2015. L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati.

L’IMU continua, pertanto, ad essere un enigma tra i contribuenti che cercano di capire l’esatto funzionamento della nuova "imposta municipale unica".
Innanzitutto è necessario definire meglio il concetto di abitazioni principali e pertinenze.

“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile …”.

Per quanto riguarda l’agevolazione per abitazione principale dalla norma si evince una detrazione di euro 200, oltre a ulteriore detrazione di euro 50 per ogni figlio a carico di età non superiore a 26 anni e non oltre l’ottavo, nonché aliquota IMU ridotta dello 0,4% che dovrà essere unica per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

Non potrà  quindi più succedere come per l’ICI, che una famiglia in cui i genitori, proprietari di due case, danno in affitto gratuito la seconda abitazione ai propri figli, per cui potevano  usufruire delle detrazioni per entrambi gli immobili. La circolare esplicativa di circa 64 pagine ( pubblicata lo scorso 18 maggio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che fornisce chiarimenti sull’applicazione e sulle modalità di versamento) chiarisce infatti in maniera inconfondibile che per prima casa si intende quella nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Quindi se alcuni membri della famiglia risiedono  “in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile”. Per continuare a beneficiare delle detrazioni l’unico modo è che i figli diventino proprietari effettivi dell’immobile, ad esempio con una donazione, oppure beneficino del diritto di usufrutto.

Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione principale s’intendono tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.

Ad esempio, se un appartamento ha, come pertinenze, una cantina e un solaio, sia che esse siano autonomamente accatastate, sia che la loro rendita sia conglobata in quella dell’appartamento cui esse accedono, l’IMU non potrà essere pagata con modalità agevolate per entrambe, ma solo per una di esse.
Secondo quanto chiarisce espressamente la circolare del governo, la nuova IMU, interesserà anche gli immobili relativi alle imprese, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio. Non ci sarà più dunque nessuna distinzione tra immobili strumentali per natura o destinazione, immobili merce e immobili patrimonio. Una modifica che per le imprese comporterà un carico di spesa non indifferente.

ALIQUOTE IMU
 

CATEGORIA IMMOBILI ALIQUOTA APPLICABILE PER L’ACCONTO
Categoria A (abitazione principale) e pertinenze C/2,
C/6 e C/7 (limitatamente ad una)
0,4% e detrazione 200 euro (fino ad un max di euro 600 in presenza di figli)
Seconde case C/2 – C/6 – C/7 0,76%
Categoria B (Collegi, scuole, ecc.) 0,76%
Categoria C/3 – C/4 – C/5 0,76%
Categoria A/10 (uffici) 0,76%
Categoria D (opifici, alberghi, ecc.) escluso D/5 0,76%
Categoria D/5 0,76%
Categoria C/1 (negozi e botteghe) 0,76%
Terreni Agricoli 0,76%
Particolari tipologie di immobili (es: posseduti da
soggetti IRES, locati, ecc.)
Possibile riduzione sino allo 0,4%

La nuova imposta prevede la possibilità di pagare in due o tre rate, tale soluzione è valida unicamente per l'abitazione principale e per l'anno 2012.
Se si opterà di pagare in due rate, le scadenze previste sono:
acconto entro il 18 giugno 2012 e saldo entro il 17 dicembre.
Se si opterà per la rateizzazione in tre rate, le scadenze previste sono:
il 18 giugno, il 17 settembre ed infine il 17 dicembre 2012.
Riepilogando, le scadenze da ricordare sono:
– 18 giugno: pagamento della prima rata dell'Imu uguale al 50% dell'imposta dovuta per chi sceglie la soluzione in due rate o il 33% dell'imposta dovuta per chi sceglie la soluzione in tre rate.
-30 giugno: i comuni dovranno elaborare e approvare il preventivo che fissa le nuove aliquote, ma avranno tempo fino al 30 settembre per poter modificarle in base a quanto incassato con il versamento dell'acconto.
– 17 settembre: pagamento della seconda rata, l'importo sarà uguale alla prima rata.
– 30 settembre: termine ultimo per la dichiarazione sugli immobili posseduti dal 1 gennaio 2012.
– 10 dicembre: lo stato può intervenire per cambiare le aliquote in base all'acconto Imu.
– 17 dicembre: versamento dell'ultima rata a saldo e conguaglio in base alle nuove aliquote decise dai comuni e da quanto eventualmente deciso dallo stato.

Il modello da utilizzare è l' F24. Nel modello sarà necessario indicare sulla riga corrispondente la parte dell'imposta dovuta allo stato e quella al comune.
Un ruolo fondamentale sarà quello dei Comuni. Molti infatti hanno già dichiarato, in maniera anche provocatoria, di non voler far pagare l’odiata tassa. Altri si stanno preparando per  cercare di far pagare il minimo. Però le amministrazioni locali devono fare i conti con pesanti tagli dei trasferimenti, che trasformano gli introiti dell’Imu nell’unica voce importante di entrate.

In questo scenario, I comuni possono far variare l'aliquote dallo 0,2 allo 0,6% per l'abitazione principale e dallo 0,46 all'1,06% per gli altri immobili. Potranno inoltre ridurre l'aliquota fino allo 0,4% per gli immobili locati o di proprietà delle persone giuridiche.
Inoltre possono aumentare la detrazione di 200 euro prevista sulla prima casa anche fino al totale dell’imposta dovuta, portando cioè a zero l’onere dovuto dal cittadino. Sempre però che le condizioni di bilancio dell’ente lo permettano.

venerdì 25 Maggio 2012

(modifica il 6 Febbraio 2023, 9:28)

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