Detrazioni IRPEF al 50% (ex 36%)per le ristrutturazioni edili

Fedele Santomauro
Per contrastare la crisi economica arriva la detrazione fiscale casa
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno è entrato ufficialmente in vigore la nuova detrazione al 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edili prevista dal decreto sviluppo 2012, ufficialmente decreto legge n. 83/2012 dal titolo "Misure urgenti per la crescita del Paese". 

Questa detrazione permette di usufruire di uno sconto dall'Irpef pari al 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione. Novità del decreto è il raddoppio del tetto di spesa ammesso alla detrazione, da 48mila a 96mila euro. In pratica la detrazione massima consentita triplica, infatti prima del decreto era il 36% di 48.000, cioè 17.280 euro, mentre ora sarà il 50% di 96.000, cioè 48.000 euro.

Quindi, riepilogando, abbiamo:
• importo massimo di spesa: € 96.000,
• importo massimo di detrazione: € 48.000 (cioè il 50% di 96.000).

La modifica introdotta dal decreto legislativo non è a regime ma soltanto per un periodo temporale ben definito: dalla data di entrata in vigore della norma al 30 giugno 2013, quindi sostanzialmente poco più di un anno ma, fiscalmente, interessa due periodi d’imposta: l’anno 2013 e l’anno 2014 (nei quali saranno rispettivamente presentate le dichiarazioni per il 2012 e il 2013).

L’importo della spesa sostenuta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo alla ristrutturazione ed è detraibile in:
• 10 anni per tutti i contribuenti con meno di 75 anni di età;
• 5 anni per i contribuenti con meno di 80 anni;
• 3 anni per i contribuenti con più di 80 anni.

Sui lavori e i materiali è inoltre prevista, di regola, l'aliquota Iva agevolata al 10%.

I beneficiari di questa agevolazione sono le persone fisiche che ristrutturano un immobile posseduto a qualsiasi titolo (cioè i proprietari ma anche chi è in affitto o in usufrutto) entro il 31 dicembre 2012 oppure coloro che acquistano un immobile ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative entro il 30 giugno 2013 da considerare che la ristrutturazione deve essere conclusa sempre entro il 31 dicembre 2012.

Tra le attività e le spese ammesse per poter usufruire di questa detrazione rientrano tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ossia:
• esecuzione dei lavori;
• imposte e altri costi burocratici (Iva, imposta di bollo, concessioni, autorizzazioni
e denuncia di inizio lavori); acquisto dei materiali;
• oneri di urbanizzazione;
• relazione di conformità dei lavori;
• messa in regola degli impianti elettrici e degli impianti a metano;
• perizie, progettazione e consulenza.

Per poter beneficiare della detrazione le spese devono essere pagate con bonifico che deve contenere i seguenti dati: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del destinatario. La mancanza di uno di questi dati impedisce l'accesso alla detrazione. Per coloro che hanno già effettuato il pagamento, come stabilito dalla circolare n. 55/E del 07/06/2012 dell’Agenzia delle Entrate, onde evitare la perdita del beneficio, possono farsi restituire la somma pagata e procedere con un nuovo bonifico bancario o postale.

È opportuno ricordare che dal 14 maggio 2011 è stato abolito l’obbligo di inviare al Centro Operativo di Pescara la comunicazione tramite raccomandata con l’obbligo però di fornire alcune notizie in fase di dichiarazione dei redditi ovvero di indicare i dati catastali dell’immobile.

Alla scadenza del 30 giugno 2013, il periodo di superincentivo alle detrazioni per le spese degli interventi di ristrutturazione degli immobili cessa e si torna al regime normale. Ne consegue che le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia beneficeranno delle detrazioni a regime in vigore dal 1° gennaio 2012 nella misura del 36% per un importo fino a 48.000 euro come stabilito dal primo comma dell’art. 16-bis del Tuir.
 

venerdì 29 Giugno 2012

(modifica il 6 Febbraio 2023, 9:28)

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