L'approfondimento

Tassa vidimazione libri sociali 2024: scadenza e importi da pagare

Fedele Santomauro
lavoro e fisco
Fisco
Il 18 marzo 2024 scade il termine della tassa per la vidimazione libri sociali
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Il 16 marzo scade per le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) il termine canonico per il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili 2024, poiché cade di sabato è pertanto automaticamente differito a lunedì 18 marzo.

La vidimazione, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori, come previsto dall’art. 2421 del codice civile.

In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

  • libro dei soci
  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

L’obbligo riguarda tutte le società di capitali, quindi società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.). L’obbligo vale anche nel caso in cui siano in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

L’importo da versare è così determinato:

  • euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale ad euro 516.456,90;
  • euro 516,46 se il capitale sociale è maggiore ad euro 516.456,90.

Sono esonerate, invece, le società cooperative e quelle di mutua assicurazione (pagheranno solo una tassa di concessione governativa di 67 euro per ogni 500 pagine), i consorzi (che non sono costituite come società consortili), le società di capitali fallite e le società sportive dilettantistiche.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, codice tributo 7085, anno di riferimento 2024, versando l’importo con modalità telematiche.

Nel caso in il versamento non venga effettuato entro il termine prescritto comporta la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima.

E’ possibile, tuttavia, ravvedersi e sanare l’omesso o il tardivo versamento con una sanzione ridotta in base al termine di regolarizzazione:

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo se versato entro i 15 giorni dalla scadenza;
  • 1,50% dal 15° al 30° giorno;
  • 1,67% dal 31° al 90° giorno;
  • 3,75% entro un anno;
  • 4,29% entro due anni;
  • 5% entro il termine di accertamento.

A questi vanno aggiunti gli interessi di mora che dal 1° gennaio sono pari al 5% fino al 01/01/23, e al 2,5% dal 01/01/24.

Il versamento della tassa insieme agli interessi va effettuato tramite F24, in modo cumulativo col codice tributo 7085.

Le sanzioni invece si versano col modello F23, indicando:

  • RCC al campo 6;
  • SZ al campo 9;
  • l’anno di riferimento della tassa al campo 10;
  • codice tributo 678T al campo 11.

sabato 16 Marzo 2024

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